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Regolamenti

Carta dei servizi

Carta dei servizi
1. Introduzione
2. Principi di erogazione dei servizi pubblici
3. Norme di comportamento dei pubblici dipendenti
4. Pubblicità degli atti
5. Progetto educativo di istituto
6. Programmazione didattica ed educativa
7. Criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo
8. Contratto formativo
9. Comunicazione della valutazione
10. Comunicazioni scuola famiglia
11. Formazione delle classi
12. Assegnazione degli insegnanti nelle classi
13. Scelta libri di testo
14. Alternanza scuola-lavoro: definizione delle attività e criteri di assegnazione
15. Viaggi d'istruzione
16. Continuità del servizio
17. Ufficio relazioni col pubblico
18. Procedura dei reclami
19. Condizioni ambientali della scuola
20. Valutazione del servizio
21. Richiamo alle normative

 

Carta dei servizi

1. INTRODUZIONE

La legge 241 del 1990 rende effettivo il diritto dei cittadini di partecipare a qualsiasi procedimento amministrativo ed impone alle amministrazioni pubbliche la massima trasparenza delle procedure, nonché l'impegno a dotarsi di strumenti o metodi di lavoro tali da migliorare il servizio.

A partire da questa legge il Governo ha introdotto l'obbligo per alcuni settori dell'amministrazione di dotarsi di pubbliche carte dei servizi, in modo tale che sia reso noto agli utenti quanto possano e debbano aspettarsi da una data pubblica amministrazione, la quale in tal modo si assume la responsabilità della realizzazione di quanto dichiarato nella carta.

La carta dei servizi in un Istituto scolastico è particolarmente complessa in quanto ha a che fare con un servizio non puramente amministrativo ma di istruzione e di educazione non facilmente riconducibile a semplici schemi.

Pertanto la carta dei servizi si integra con altri documenti più specifici:

Progetto educativo di Istituto: indica le linee guida dell'azione educativa e didattica del singolo Istituto.

Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.): integra il P.E.I., indicando la specificità annuale del Progetto educativo d’Istituto, l’arricchimento dell’Offerta formativa, nonché l’Offerta formativa opzionale.

Programmazione didattica e educativa: è la traduzione concreta del P.E.I. nell'attività scolastica delle singole classi piani di lavoro dei singoli docenti e programmazione dei consigli di classe.

Regolamento d'Istituto: concerne le regole che debbono essere osservate all'interno dell'Istituto.

Carta dei servizi: assunzione di responsabilità, adozione di standard, verifica con l'utenza, in concreto riguarda i diritti dell'utenza rispetto al singolo Istituto scolastico. In prima redazione e applicazione nei documenti citati potranno evidenziarsi incongruenze o non chiara distinzione tra di essi, ma è compito di tutti, operatori e utenti, migliorare la concreta vita dell'Istituto e, conseguentemente, i documenti stessi.

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2. PRINCIPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Dalla: "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (G.U.n.43 del 22 febbraio 1994).

La presente direttiva dispone i principi cui deve essere uniformata progressivamente, in generale, l'erogazione dei servizi pubblici.

Ai principi della direttiva si uniformano le pubbliche amministrazioni che erogano servizi pubblici.

 

I PRINCIPI FONDAMENTALI

Uguaglianza – Il servizio scolastico viene erogato a tutti gli utenti senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito dell’Istituto e di ogni suo operatore rimuovere gli effetti degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo delle capacità di apprendimento degli alunni.

Imparzialità e regolarità- Il servizio scolastico dell’ Istituto viene erogato secondo criteri tendenti al conseguimento da parte della totalità degli studenti dei fini di formazione previsti dal Progetto educativo d’Istituto. A questo scopo, i soggetti erogatori hanno l’obbligo di ispirare i propri comportamenti , nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, in funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

L’Istituto garantisce la regolarità e la continuità del servizio, almeno nei suoi aspetti essenziali e a norma di legge, anche in situazioni di conflitto sindacale. Sarà data, comunque, tempestiva comunicazione agli utenti di scioperi del personale.

Accoglienza e integrazione- E’ compito dell’istituto e di ogni suo operatore agevolare l’accesso degli utenti ai servizi della scuola e favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni, specialmente nelle classi iniziali e nelle situazioni di particolare specificità. Al pieno rispetto delle norme che tutelano gli interessi e i diritti dello studente sarà ispirata la condotta di tutti coloro che operano nell’istituto.

Diritto di scelta- Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l’utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che erogano il servizio. Il diritto di scelta riguarda, in particolare, i servizi distribuiti sul territorio.

Partecipazione, efficienza e trasparenza- L’Istituto favorisce le attività extrascolastiche che rendono la scuola centro di promozione culturale e civile, per il conseguimento di questo scopo è aperto, anche, alla collaborazione degli enti locali e di altre realtà territoriali, sollecita iniziative di partecipazione e incontri di carattere sociale e divulgativo e consente l’uso dei locali fuori dall’orario del servizio scolastico e consente l’uso dei locali disponibili ed idonei a tutte le componenti interne e non, previa autorizzazione degli organi competenti.

Massima attenzione sarà prestata alla semplificazione delle procedure burocratiche e all’attuazione della più completa trasparenza nell’attività didattica in quanto efficaci mezzi di partecipazione e strumenti per conseguire più alti livelli qualitativi.

Libertà d’insegnamento.-La programmazione didattica dell’Istituto, sintesi dei contributi di ogni docente, assicura la libertà di insegnamento, fondamentale premessa per una formazione articolata e completa dell’alunno e comunque tesa al pieno sviluppo delle sue potenzialità.

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3. NORME DI COMPORTAMENTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI

Da: "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (approvato con decreto Ministro per la Funzione Pubblica del 31 marzo 1994 registrato alla Corte dei Conti in data 22.4.1994 e pubblicato sulla G.U. - n.149, serie gen.le - in data 28.6.1994).

Art.1 - DISPOSIZIONI I CARATTERE GENERALE

1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esplicative degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici si impegnano ad osservarlo all'atto dell'assunzione in servizio.

2. Restano ferme le disposizioni riguardanti la responsabilità penale, civile ed amministrativa dei pubblici dipendenti.

3. Gli uffici delle singole amministrazioni, che hanno competenza in materia di affari generali e personale, vigilano sulla corretta applicazione del codice e prestano consulenza ai dipendenti sui casi concreti.

4. Il dirigente dell'ufficio è responsabile dell'osservanza delle norme del codice.

Art.2 - PRINCIPI

1. Il comportamento del dipendente è tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione.

2. Il pubblico dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

3. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente antepone il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.

4. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento dei propri compiti, si impegna a svolgerli nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.

5. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio. Egli non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

6. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

7. Nei rapporti con il cittadino, il dipendente dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso dei cittadini alle informazioni a cui essi abbiano titolo, e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.

8. Nella vita sociale, il dipendente si impegna a evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

 

Art. 3 - REGALI E ALTRE UTILITÀ'

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.

2. Il dipendente non offre regali o altre utilità a un sovraordinato o a suoi parenti o conviventi; non chiede, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti o conviventi, salvo che si tratti di regali d'uso di modico valore.

 

Art. 4 - PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ALTRE ORGANIZZAZIONI

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, l'adesione del dipendente ad associazioni e organizzazioni, i cui interessi siano anche indirettamente coinvolti dallo svolgimento delle funzioni dell'amministrazione, deve essere comunicata al dirigente dell'ufficio e all'organo di vertice dell'amministrazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione ancorché le associazioni e le organizzazioni non abbiano carattere riservato, né si propongano l'ottenimento per i propri soci di posizioni di rilievo nelle pubbliche amministrazioni.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai partiti politici e ai sindacati.

4. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni di cui egli faccia parte, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

 

Art. 5 - OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio degli interessi, finanziari o non finanziari, che egli o suoi parenti o conviventi abbiano nelle attività o nelle decisioni inerenti all'ufficio.

2. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio degli interessi finanziari che soggetti, con i quali abbia o abbia avuto rapporti di collaborazione in qualche modo retribuita, abbiano in attività o decisioni inerenti all'ufficio.

3. Il dirigente comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge, nonché le successive modifiche. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

4. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, dichiara se abbia parenti o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.

 

Art. 6 - OBBLIGHI DI ASTENSIONE

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, direttamente e indirettamente, interessi finanziari o non finanziari propri o di parenti o conviventi. L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del dipendente all'adozione delle decisioni o all'attività possa ingenerare sfiducia nell'indipendenza e imparzialità dell'amministrazione.

2. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari di soggetti con i quali abbia rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuita. Nei due anni successivi alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro o di collaborazione, il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari dei soggetti sopra indicati. Per il dipendente che abbia vuoto cariche direttive in imprese o enti pubblici o privati, l'obbligo di astensione ha la durata di cinque anni. L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del dipendente all'adozione della decisione o all'attività possa ingenerare sfiducia nella indipendenza e imparzialità dell'amministrazione.

3.Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni e ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari di individui od organizzazioni che, negli ultimi cinque anni, abbiano contribuito con denaro o altre utilità alle sue spese elettorali.

4. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni e ad attività che possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari, di individui od organizzazioni presso cui egli aspira ad ottenere un impiego o con cui egli aspira ad avere incarichi di collaborazione.

5. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari:

a) di individui di cui egli sia commensale abituale;

b) di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

c) di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente;

d) di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente.

6. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio; quando l'astensione riguarda quest'ultimo, decide il dirigente competente in materia di affari generali e personale.

7. Nel caso in cui, presso l'ufficio in cui presta servizio, siano avviati procedimenti che coinvolgono gli interessi di individui o organizzazioni rispetto ai quali sia prevista l'astensione, il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

 

Art. 7 - ATTIVITÀ' COLLATERALI

1. Il dipendente non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio.

2. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

3. Il dirigente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.

4. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

5. Il dipendente non frequenta abitualmente persone o rappresentanti di imprese o altre organizzazioni che abbiano in corso, presso l'ufficio dove egli presta servizio, procedimenti contenziosi o volti ad ottenere la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi o ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ovvero autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati. La disposizione non vale se i soggetti in questione siano parenti o conviventi del dipendente.

 

Art. 8 - IMPARZIALITÀ'

1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.

2. Il dipendente respinge le pressioni illegittime, ancorché provenienti dai suoi superiori, indicando le corrette modalità di partecipazione all'attività amministrativa.

3. Il dipendente che possa influire sullo svolgimento di una gara di appalto o di un procedimento contenzioso o di un esame o concorso pubblico, non accetta né tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni, comunque denominate, in qualunque forma, a favore o a danno di partecipanti o interessati. Il dipendente che riceve una simile segnalazione per iscritto consegna il relativo documento al dirigente dell'ufficio e all'ufficio procedente. Il dipendente che riceva una simile segnalazione oralmente la respinge, facendo presente all'interlocutore che quanto richiesto non è conforme al corretto comportamento di un pubblico dipendente, e ne informa per iscritto l'ufficio procedente.

4. Il dipendente si astiene di partecipare all'adozione di decisioni o ad attività relative allo stato giuridico o al trattamento economico di suoi parenti o conviventi che siano dipendenti della stessa amministrazione.

5. Il dipendente che aspiri ad una promozione, ad un trasferimento o ad un altro provvedimento, non si adopera per influenzare coloro che devono o possono adottare la relativa decisione o influire sulla sua adozione, né chiede o accetta che altri lo facciano.

6. Il dipendente che abbia o possa adottare o influire sull'adozione di decisioni in ordine a promozioni, trasferimenti o altri provvedimenti relativi ad altri dipendenti, non accetta, né tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni comunque denominate, in qualunque forma, a loro favore o a loro danno. Il dirigente che riceva una simile segnalazione per iscritto consegna il relativo documento al dirigente dell'ufficio. Il dipendente che riceva una simile segnalazione oralmente la respinge, facendo presente all'interlocutore che quanto richiesto non è conforme al corretto comportamento di un dipendente pubblico, e ne informa per iscritto l'ufficio procedente.

 

Ar. 9 - COMPORTAMENTO NELLA VITA SOCIALE

1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art.10 - COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

1. Il dirigente, salvo giustificato motivo, non ritarda né delega ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Durante l'orario di lavoro, il dipendente non può assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente dell'ufficio.

3. Durante l'orario di lavoro, non sono consentiti rinfreschi o cerimonie che non siano autorizzate dal dirigente dell'ufficio.

4. Il dipendente non utilizza a fini privati carta intestata o altro materiale di cancelleria, né elaboratori, fotocopiatrici o altre attrezzature di cui dispone per ragioni d'ufficio.

5. Salvo casi eccezionali, dei quali informa il dirigente dell'ufficio, il dipendente non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per effettuare telefonate personali. Durante l'orario d'ufficio, il dipendente limita la ricezione di telefonate personali sulle linee telefoniche dell'ufficio al minimo indispensabile.

6. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.

7. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità che siano offerte a causa dell'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

 

Art.11 - RAPPORTI CON IL PUBBLICO

1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle richieste di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico delle richieste e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto, motivando genericamente il rifiuto con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene sempre informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa. Nel caso in cui organi di stampa riportino notizie inesatte sull'amministrazione o sua attività, o valutazioni che vadano a detrimento della sua immagine, la circostanza va fatta presente al dirigente dell'ufficio, che valuterà l'opportunità di fare precisazioni con un comunicato ufficiale.

3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.

4. Nella relazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni con i cittadini, il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.

 

Art. 12 - CONTRATTI

1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto. Se il suo ufficio è coinvolto in queste attività, dell'astensione informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

3. Il dirigente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.

Art. 13 - OBBLIGHI CONNESSI ALLA VALUTAZIONE DEI RISULTATI

1. Il dirigente fornisce all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio al quale è preposto, in relazione agli standard di qualità e di quantità dei servizi fissati dall'amministrazione in apposite carte dei diritti dell'utente. L'informazione è resa con particolare riguardo alle finalità di parità di trattamento tra le diverse categorie di utenti, piena informazione sulle modalità dei servizi e sui livelli di qualità, agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili, semplificazione e celerità delle procedure, osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure, sollecita risposta ai reclami, istanze e segnalazioni.

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4. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Il fruitore del servizio scolastico, l'alunno o la famiglia, ha diritto a prendere visione di tutti gli atti che lo riguardano.

La scuola dà pubblicità agli atti di natura collegiale, mentre gli atti di interesse dei singoli (compiti in classe archiviati*, registro degli insegnanti, estratti di verbale di OO.CC. in sede tecnica o di valutazione, comunque atti dei docenti o del preside..) possono essere richiesti in visione o in copia al preside.

Tale diritto trova riscontro nel preciso dovere cui è tenuto ciascun docente e ciascun dipendente dell'istituzione scolastica nel compilare con il massimo scrupolo e diligenza gli atti di propria competenza: registri personali, di classe, pagelle, prove, frontespizi, firme di presenza, argomento delle lezioni, motivazione di qualsiasi decisione individuale o collegiale ...

 

*Sulla pubblicità dei compiti eseguiti in classe si veda anche quanto dichiarato più avanti in "comunicazione della valutazione".

 

MODALITÀ DI ACCESSO AI DOCUMENTI

Oltre alle modalità di pubblicazione degli atti di seguito descritte con le quali si rende pubblica l'attività dell'istituto, gli utenti possono chiedere copia di atti ai quali abbiano interesse personale con le modalità che seguono.

Se gli atti sono richiesti in visione l'utente esprime richiesta orale al preside o a un suo delegato il quale ne dispone la visione nel più breve tempo possibile se si tratta di atti che possono essere visti integralmente. Se , invece, si tratta di estratti da verbali o da registri sarà il preside o chi da lui delegato che leggerà gli estratti all'interessato.

Per ottenere copia degli atti l'utente deve presentare richiesta scritta al preside il quale rilascerà la copia richiesta entro due giorni se si tratta di copia integrale, entro una settimana se si tratta di estratto.

L'utente é tenuto a rimborsare all'Istituto le spese di copia, che sono così fissate:

- lire 200 per ogni facciata formato semplice e lire 400 per ogni facciata formato doppio se si tratta di copie integrali;

- lire 500 per ogni facciata formato semplice e lire 1000 per ogni facciata formato doppio se si tratta di copie di estratti.

Il rimborso di tali spese sarà versato in segreteria contro il rilascio di ricevuta da bollettario apposito.

Con le stesse modalità l'utente può chiedere visione o copia di leggi, decreti, direttive, ordinanze e circolari ministeriali, nonché circolari interne.

 

 

ATTI DEGLI OO.CC.

Consiglio d'Istituto.

Gli atti del Consiglio d'Istituto consistono nelle delibere che sono formalizzate nel verbale. Il verbale è pubblicato su apposito banco posto all’ingresso della scuola entro il termine massimo di 10 giorni dalla relativa seduta e rimane esposto per l’anno scolastico. I verbali sono depositati nell'ufficio di segreteria della scuola ed esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

 

2) Collegio dei Docenti

Il verbale delle riunioni del Collegio dei Docenti è pubblicato con le stesse modalità dei verbali del Consiglio d'Istituto.

 

3) Consiglio di classe

E' consentito ai docenti, ai genitori e agli alunni della classe l'accesso ai verbali delle riunioni, previa semplice richiesta verbale presso la segreteria della scuola. Qualora nei verbali siano espresse valutazioni su persone, queste possono essere lette o copiate solo dagli interessati o dalle famiglie, secondo le modalità di cui sopra I verbali delle riunioni riservate alla sola componente docenti sono accessibili agli utenti interessati limitatamente alla parte che li riguarda. In tal caso gli estratti debbono essere richiesti al Preside per iscritto con le modalità e i tempi di cui sopra.

Qualora nelle sedute degli OO.CC. vi fosse per oggetto la valutazione di persone, tale oggetto sarà stralciato dagli atti del Consiglio d'Istituto o del Collegio dei docenti che saranno pubblicati all'albo.

 

 

CONVOCAZIONI

 

La convocazione degli OO.CC. è disposta dal presidente, tuttavia un terzo dei componenti l’organo collegiale può chiedere al presidente la convocazione straordinaria dell’organo stesso. In questo caso un terzo dei componenti formula , sottoscrive e invia al presidente una richiesta con l’o.d.g. da trattare. Il presidente provvede alla convocazione nel rispetto dei tempi previsti e comunque appena possibile. Nel caso in cui il presidente non ritenesse opportuno o legittimo l’o.d.g. proposto ne darà comunicazione scritta ai componenti l’organo collegiale.

La convocazione ordinaria degli OO.CC. avviene con un preavviso di almeno 5 giorni. La convocazione è effettuata con lettera diretta agli studenti e per il loro tramite alla componente genitori. I docenti sono convocati con circolare interna.

Sono possibili convocazioni straordinarie degli OO.CC. con le stesse modalità della convocazione ordinaria. Nel caso in cui la convocazione oltre che straordinaria fosse urgente il presidente potrà prescindere dal preavviso e dalle precedenti modalità di convocazione, la quale può essere predisposta telegraficamente o telefonicamente.

 

 

ASSEMBLEE STUDENTESCHE

 

Assemblea d’istituto.

L’assemblea d’istituto, da svolgersi in una mattinata di lezione o parte di essa, deve essere richiesta alla presidenza con un preavviso di almeno 7 giorni, dai rappresentanti d’istituto e dai rappresentanti di classe o da un decimo degli studenti. La richiesta deve essere corredata dagli argomenti all’ordine del giorno.- Il preside e gli insegnanti possono assistere all’assemblea d’istituto.

Durante le assemblee d’istituto, che sono gestite dagli alunni nessuna responsabilità può essere addebitata all’istituto per quanto riguarda le uscite anticipate, la fine anticipata dell’assemblea, o comunque l’abbandono dell’assemblea da parte di qualcuno. Il preside informa le famiglie sulla data e sull’o.d.g. dell’assemblea d’istituto.

La partecipazione di esperti esterni, deve essere richiesta con un congruo preavviso, alla presidenza che porrà la questione al consiglio d’istituto per la competente autorizzazione.

 

Assemblea di classe.

Durante l’assemblea di classe si osservano le stesse norme vigenti per lo svolgimento delle lezioni, in particolare, non è consentita normalmente l’uscita dall’aula dove si tiene l’assemblea.

Convocazione.- L’assemblea di classe, da tenersi con le modalità di tempo previste dal D.L.vo 297/94, deve essere richiesta alla presidenza, dai rappresentanti di classe o da 1/3 degli studenti.con un preavviso di almeno 5 giorni.

Modalità di svolgimento.- Il D.L.vo 297/94 stabilisce che all’assemblea possono assistere gl’insegnanti che concedono le ore e tutti gli altri insegnanti della classe che lo desiderino.

Qualora gli studenti avessero bisogno di discutere senza la presenza dei docenti debbono esprimere richiesta scritta al preside, contestualmente alla richiesta d’assemblea. Il docente, comunque, resta a disposizione degli studenti e deve essere reperibile da essi all’interno dell’istituto.

 

Spazi a disposizione degli studenti.

I rappresentanti di classe possono riunirsi nei locali dell’istituto al di fuori dell’orario di servizio scolastico, compatibilmente con gli orari di servizio del personale ausiliario. Riunioni in orario scolastico possono eccezionalmente essere disposte dal preside.

Gruppi di studenti, anche di classi diverse, possono riunirsi nei locali dell’Istituto, con le modalità ed i limiti di cui al punto precedente, per svolgere attività integrative o culturali e con l’assistenza di un docente della scuola.- Alle riunioni possono intervenire estranei solo se autorizzati dal consiglio d’istituto.

 

Spazi per i genitori

Gruppi di genitori, di una stessa classe o anche di classi diverse, sono liberi di radunarsi a scuola, possibilmente il pomeriggio e comunque senza interferire sullo svolgimento delle lezioni. Allo scopo basterà il preavviso di tre giorni al capo d’istituto con l’o.d.g. degli argomenti in discussione.I genitori possono chiedere al capo d’istituto di distribuire eventuali comunicazioni.

 

ASSEMBLEE FUORI ORARIO DI LEZIONE

 

Nei locali dell'istituto possono essere tenute assemblee in orario extrascolastico, in tal caso le richieste debbono essere presentate al preside almeno una settimana prima con le stesse modalità di richiesta valide per le assemblee in orario scolastico.

 

PUBBLICAZIONE DEGLI ELETTI NEGLI ORGANI COLLEGIALI

 

L'istituto pubblica all'albo i nomi degli eletti negli organi collegiali e ne dà comunicazione individuale agli eletti. Al fine di rendere effettiva la partecipazione degli utenti agli OO.CC., l’Istituto può fornire agli eletti negli OO.CC. gli indirizzi ed i numeri telefonici di coloro che rappresentano ed agli elettori gli indirizzi e i numeri telefonici degli eletti.

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5. PROGETTO EDUCATIVO D'ISTITUTO

Il P.E.I. contiene le scelte educative ed organizzative dell'istituto, i criteri di utilizzazione delle risorse e costituisce un impegno per l'intera comunità scolastica.

Attualmente è prevista una validità annuale; eventuali modifiche sono apportate entro il mese di novembre di ogni anno scolastico. Una copia di tale documento è distribuita a ciascuna classe e a ciascun rappresentante della Componente Genitori negli OO.CC.. Ogni altra persona interessata può farne richiesta agli ufficio di segreteria, pagando il costo della duplicazione con le modalità di cui al paragrafo "Modalità di accesso ai documenti", o il costo della pubblicazione.

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6. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA

La programmazione didattica ed educativa è di competenza dei docenti, i quali terranno conto delle osservazioni e delle proposte espresse dai fruitori del servizio negli organi collegiali e nei documenti di valutazione del servizio da parte dell'utenza.

Il collegio dei docenti, in coerenza con quanto dichiarato nel P.E.I., esprime i criteri e le indicazioni della programmazione educativa e didattica ed elabora il P.O.F. annuale entro mese di settembre. Tali indicazioni sono formulate dal Collegio che si avvale dei lavori dei dipartimenti per materie e per aree disciplinari di riferimento. A questa fase segue la elaborazione della programmazione da parte dei consigli di classe con la presenza dei soli docenti. A questa fase, appena espletate le elezioni dei rappresentanti negli OO.CC., seguono i consigli di classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti. In tale sede la programmazione didattica ed educativa viene resa nota a tutte le componenti scolastiche e recepisce le istanze particolari che emergono nelle varie situazioni. Gli atti relativi alla programmazione sono raccolti e messi a disposizione in segreteria. Le classi possono richiederne copia.

Tali atti possono essere consultati da chiunque abbia interesse facendone richiesta in segreteria. Il rilascio di copie avviene con le stesse modalità previste sopra (Pubblicità degli atti, Accesso ai documenti).

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7. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO.

In ordine alla valutazione finale per ogni classe del triennio il Consiglio di classe procede all'attribuzione di un punteggio complessivo comprendente credito scolastico e credito formativo.

Il credito scolastico viene definito in base alla valutazione dei seguenti elementi: curriculum, progresso rispetto ai livelli di partenza, capacità di recupero e di studio autonomo dell'allievo, nonché dell'aumento o della diminuzione del debito formativo complessivo.

Il credito formativo si acquisisce in attività svolte al di fuori della scuola, che vengono valutate dai consigli di classe secondo la seguente graduatoria:

1° attività educative, formative e di volontariato;

2° attività elettive (sport – lingua – informatica);

3° attività d’ufficio e relazioni pubbliche;

4° attività lavorative;

Tutte le attività previste nella griglia di valutazione per essere considerate ai fini dell’attribuzione del credito formativo devono essere certificate. Le attività meglio valutate saranno quelle da cui deriva l’acquisizione di competenze dichiarate nella certificazione.

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8. CONTRATTO FORMATIVO

Il contratto formativo è essenzialmente costituito dal P.E.I. e si sostanzia nei documenti di programmazione e di regolamentazione, nonché nel rapporto tra il docente, il consiglio di classe, l'alunno e la famiglia.

In particolare l'allievo deve conoscere:

- gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo;
- il percorso per raggiungerli;
- le fasi del suo curricolo;

il docente deve:

- esprimere la propria offerta formativa;
- motivare il proprio intervento didattico;
- esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione;

il genitore deve:

- conoscere l'offerta formativa;
- esprimere pareri e proposte;
- collaborare nelle attività.

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9. COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE

La comunicazione della valutazione assume grande importanza per quanto riguarda gli aspetti della tempestività, della chiarezza, della motivazione.

La motivazione deve sempre essere comunicata allo studente, perché la valutazione possa svolgere il ruolo formativo e non ridursi a mero atto certificativo. Essa è fornita dal docente in forma orale per le valutazioni orali e in forma scritta per le valutazioni di prove scritte.

La valutazione degli interventi orali o di interrogazioni, o comunque di prove orali valutate, deve essere comunicata allo studente contemporaneamente alla motivazione e all’annotazione sul registro, comunque non oltre il giorno in cui è avvenuta.

I compiti scritti devono essere corretti entro dieci giorni dalla loro esecuzione e saranno consegnati agli studenti per la notifica alle famiglie. Gli studenti devono riconsegnare i compiti corretti entro una settimana. In caso di smarrimento il genitore dovrà rilasciare una dichiarazione autografa. In caso di mancata riconsegna fa fede, sia del voto che dell’esecuzione del compito, la lettera del preside che richiede la riconsegna del compito.

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10. COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIE

 

Il P.E.I. prevede modalità e tempi delle comunicazioni scuola famiglia per quanto concerne l'andamento didattico degli alunni. Le comunicazioni relative all'organizzazione dell'istituto (calendario delle lezioni, variazioni di orario, attività parascolastiche, interscolastiche di progetto.....) avvengono con circolare interna agli studenti, i quali sono tenuti ad informare i genitori. Compatibilmente con le risorse dell'istituto, le comunicazioni potranno essere date in copia agli alunni o dettate in modo che possano essere scritte sul diario. Le comunicazioni relative ai singoli avvengono in due modi:

1) con la consegna allo studente della comunicazione e di una dichiarazione di ricevuta la quale deve essere firmata da uno dei genitori e riconsegnata alla segreteria della scuola;

2) con lettera semplice o raccomandata.

Per le comunicazioni più urgenti la scuola può convocare il genitore anche telefonicamente.

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11. FORMAZIONE DELLE CLASSI

La formazione delle classi avviene, secondo le attuali disposizioni normative, al primo anno di ogni ciclo didattico. In particolare nell’Istituto la formazione delle classi avviene in classe prima e in classe terza in relazione al numero stabilito di alunni per classe.

Secondo il Testo Unico art.396 al preside spetta: "d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del collegio dei docenti"

Il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto hanno stabilito i seguenti criteri per la formazione delle classi:

CLASSI PRIME

La formazione delle classi prime, viene operata, per ciascun indirizzo, con i seguenti criteri:

eterogeneità in ciascuna classe riguardo alla preparazione acquisita nella scuola dell’obbligo, nel senso di distribuire equamente nelle classi gli studenti con differenti livelli di preparazione (ottimo, distinto, buono, sufficiente);

omogeneità per quanto riguarda la lingua straniera;

accorpamenti di alunni per quanto riguarda la provenienza territoriale al fine di facilitare gli scambi culturali e sociali;

favorire, subordinatamente ai criteri precedenti, eventuali richieste degli studenti.

CLASSI TERZE:

Sarà smembrata l’ex seconda classe che, in caso di riduzione delle classi terze, a parità di condizioni, può fruire meno della continuità didattica, in relazione alla dotazione organica dell’Istituto.

Sarà comunque assicurata, nell'ambito del numero massimo di alunni per classe, la libertà di scelta degli studenti di iscriversi al corso preferito.

In caso di ripetenza, lo studente può scegliere la sezione in cui iscriversi, salvo il caso in cui la classe scelta abbia già raggiunto il numero massimo di iscritti.

Gli studenti, provenienti da altri istituti, che si trasferiscono durante l'anno scolastico, sono assegnati dal preside ad una sezione, tenuto conto della eventuale opzione espressa dallo studente.

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12. ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

Coerentemente con la formazione delle classi i docenti saranno assegnati dal preside ai corsi, secondo i seguenti criteri:

rotazione dei docenti sui corsi all’inizio di ogni ciclo scolastico, o di materia d’insegnamento;

continuità didattica nel quinquennio, nei limiti della dotazione organica;

qualora non sia possibile assicurare la continuità didattica per l’intero gruppo delle materie insegnate da un docente, tenderà ad essere assicurata la continuità personale dell’insegnante.

L’assegnazione dei docenti ai corsi avverrà il 30 giugno e sarà affissa all’albo, e comunque, in caso di rettifiche, sarà affissa all’albo entro il primo settembre di ogni anno.

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13. SCELTA DEI LIBRI DI TESTO

Norme procedurali.- La proposta per le adozioni di libri di testo deve essere formulata a livello di dipartimento per materie.- Il parere sulle proposte spetta ai consigli di classe interessati, aperti alle componenti democratiche, il parere può essere formulato in via preventiva o successiva rispetto alla discussione a livello di dipartimento.- I consigli di classe competenti a formulare i pareri sono quelli delle classi prime per le adozioni riguardanti il biennio e quelli delle classi terze per il triennio.- Le adozioni sono deliberate dal collegio docenti.- La vigenza delle adozioni è prevista per almeno un biennio o triennio.- Le adozioni dei libri di testo sono vigenti a livello d’istituto, le letture, i classici e gli eserciziari possono essere adottati a livello d’insegnante.-

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14. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:
DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
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E’ una proposta sostenuta da Enti Pubblici (A. S. L., Archivio di Stato, Biblioteca Palatina, A.M.P.S., A.M. N. U., I.R.A.I.A., Orto Botanico ...), dal Comune di Parma e alcuni Comuni della provincia che si rendono disponibili ad accogliere ragazzi e ad assegnare loro diverse mansioni.

Gli alunni possono partecipare a stages estivi della durata di 4/6 settimane, in alcuni casi retribuiti.

Il nostro Istituto prende parte all’iniziativa dall’anno scolastico 1990-91. Ogni anno il Collegio Docenti elegge un "tutor" che si occupa dell’organizzazione.

In particolare questi ha l’incarico di:

- informare della proposta gli alunni (classe terza e quarta);
- raccogliere i nominativi di quanti intendano aderire;
- promuovere riunioni che consentano agli alunni interessati di comprendere meglio il significato dell’esperienza;
- prendere contatto con il coordinatore della Provincia, partecipare alle riunioni di coordinamento;
- far da tramite con i responsabili presso i vari Enti per assegnare agli alunni gli incarichi disponibili, tenendo conto delle inclinazioni e dei desideri espressi dai ragazzi stessi;
- controllare, durante gli stages, che tutto proceda per il meglio, con visite opportune.

Si qualificano in continuità e completamento della preparazione scolastica le suddette attività di alternanza scuola-lavoro nel seguente ordine: 1° attività educativa – formativa;- 2° attività d’ufficio e di relazioni pubbliche;- 3° attività lavorative generiche.

La priorità nell'assegnazione deve essere data agli studenti delle classi quarte, perché quelli frequentanti le classi terze avranno un’ulteriore possibilità di effettuare l’attività d’alternanza scuola – lavoro nell’anno successivo. In base alle domande pervenute avviene la selezione secondo i seguenti criteri:

proporzionalità per le classi in ordine alle domande;
merito;
attitudini e preferenze;
sorteggio.

In ogni caso le decisioni in merito sono assunte dal tutor, dopo aver sentito i colleghi delle classi interessate.

Nel corso dell’esperienza si sono evidenziati molti aspetti positivi, che, in particolare, gli stessi ragazzi coinvolti hanno rilevato: conoscenza del mondo del lavoro; conoscenza delle funzioni dei vari uffici pubblici; conoscenza della complessità della struttura interna dei vari servizi e della organizzazione delle mansioni; conoscenza più vasta dell’ambiente sociale in cui i ragazzi vivono e delle opportunità che esso offre; conoscenza e confronto con alunni di altre scuole cittadine, a cui sono state affidate mansioni analoghe, e talvolta con studenti universitari che sfruttano gli stessi servizi per la loro ricerca e il loro studio; opportunità di dedicare una parte delle proprie vacanze ad un’attività remunerata.

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15. VIAGGI D’ISTRUZIONE

Il collegio docenti delibera sui criteri didattici dei viaggi d’istruzione.

I viaggi d’istruzione possono essere di classe e/o d’istituto su temi specifici. Il consiglio d’istituto delibera sui criteri economici e sull’approvazione del piano annuale dei viaggi.

L’organizzazione e lo svolgimento dei viaggi d’istruzione devono rispettare le seguenti procedure e modalità:

la commissione competente eletta dal collegio docenti adotta un piano viaggi da proporre ai consigli di classe di settembre (solo componente docenti);

la proposta di viaggio deve essere approvata al primo consiglio di classe aperto, in base ad esigenze didattiche; le deliberazioni devono contenere l’indicazione degli insegnanti accompagnatori effettivi e di riserva;

non devono esistere indisponibilità per lo svolgimento di viaggi nelle giornate di sabato e di domenica, i viaggi d’istruzione devono essere concentrati entro un intervallo massimo di giorni dieci deliberato dal collegio docenti;

gl’insegnanti in servizio in più scuole possono partecipare al viaggio d’istruzione solo se sono in orario di servizio nell’istituto per tutto il tempo di svolgimento del viaggio d’istruzione.

Le visite d’istruzione di classe devono essere approvate dai rispettivi consigli aperti con riferimento ad esigenze didattiche.

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16. CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

CONTINUITÀ DIDATTICA

Nell'ambito del quinquennio l'istituto assicura la continuità didattica del docente assegnato alla classe, salvo il caso di trasferimento del docente stesso o di eventuali provvedimenti di autorità superiori o disciplinari, secondo le modalità di cui sopra (Assegnazione dei docenti alle classi) e limitatamente alla propria dotazione organica di docenti nominati a tempo indeterminato (ex "docenti di ruolo").

L'istituto non può assicurare la continuità di docenti non di ruolo o di supplenti a qualunque titolo, né in caso di più supplenze in tempi diversi, sia nell'anno che nei diversi anni scolastici.

 

CONTINUITÀ DEL SERVIZIO SCOLASTICO

L'istituto può garantire, salvo casi non dipendenti da esso, il regolare inizio delle lezioni con il massimo di ore possibili utilizzando i docenti a disposizione dell'istituto all'inizio dell'anno scolastico fino alla copertura completa della propria dotazione organica.

a) Assenze dei docenti

L'Istituto provvede con le procedure previste dalle Ordinanze Ministeriali alla nomina dei supplenti in caso di assenze superiori a giorni 10. In caso di assenza inferiore a 10 giorni l'istituto provvede a sostituire gli insegnanti assenti entro la disponibilità obbligata o volontaria dei docenti presenti in istituto. In tal caso le supplenze orarie saranno preferibilmente attribuite agli insegnanti della stessa classe in cui manca il docente.

Nel caso in cui l'istituto non potesse assicurare le coperture dell'intero orario di servizio il preside provvederà a comunicare alle famiglie l'eventuale uscita anticipata o entrata posticipata degli alunni interessati tramite comunicazione da annotarsi a cura dell'alunno sul proprio diario, annotazione che deve essere controfirmata dal genitore . Tale comunicazione può essere omessa solo in casi di urgenza e solo nei riguardi degli alunni maggiorenni.

In caso di assenze improvvise e di impossibilità da parte dell'istituto a coprire l'intero orario di servizio con le supplenze interne, gli alunni saranno obbligati a rimanere a scuola e potrà essere assicurata la sola sorveglianza da parte del personale ausiliario.

b) Sciopero

In caso di sciopero del personale ausiliario l'istituto garantirà il servizio minimo essenziale costituito dall'apertura e chiusura dell'istituto e dal suono della campana.

In caso di sciopero dei docenti che investa l'orario di servizio con la presenza di studenti, si utilizzerà la seguente procedura del CCNL art: 1.3 "I capi d'istituto, in occasione di ogni sciopero, inviteranno con comunicazione di servizio coloro che intendono aderire allo sciopero di darne tempestiva comunicazione. La comunicazione ha carattere volontario; la dichiarazione di adesione allo sciopero non è successivamente revocabile. In base a tale comunicazione i capi d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e la conseguente possibile organizzazione di forme sostitutive di erogazione del servizio. Essi sono in ogni caso tenuti a comunicare alle famiglie almeno 5 giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico, ivi compresa l'eventuale sospensione dell'attività didattica, e sono autorizzati a disporre la presenza a scuola all'orario di inizio delle lezioni di tutto il personale docente non scioperante in servizio quel giorno, in modo da organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo insegnante."

Analoga procedura sarà attuata in caso di assemblee sindacali. Nel caso in cui il preside ricevesse le dichiarazioni di indizione di sciopero senza avere il tempo di espletare la procedura di cui sopra si limiterà a esporre all'albo posto all'ingresso dell'istituto la sola comunicazione di indizione di sciopero.

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17. UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

L'ufficio di relazioni con il pubblico è costituito dalla segreteria dell'istituto.

Potranno ad esso essere chieste notizie sui procedimenti amministrativi o i certificati di interesse individuale, nonché le richieste indirizzate al preside di copia o visione di atti.

L'accoglienza del pubblico è effettuata dall'ausiliario in servizio all'ingresso dell'Istituto il quale indirizzerà le persone all'ufficio interessato.

ORARIO DI SEGRETERIA

L'orario di servizio della segreteria dell'istituto si svolge dalle ore 7.30 alle ore 13.30 dal lunedì al sabato. La riapertura pomeridiana si effettua al martedì e al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

L'orario di apertura al pubblico coincide con l'orario di servizio sia per le famiglie che per il personale.

Da parte degli alunni l'accesso alla segreteria è consentito prima dell'inizio delle lezioni, nell'intervallo e dopo la conclusione delle medesime.

L'istituto si adegua alle norme di autocertificazione stabilite dalla legge. Pertanto l'utente potrà autocertificare con propria dichiarazione e l'istituto provvederà a richiedere le relative certificazioni.

Pagelle 1° quadrimestre (o dei primi due trimestri) - I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dai docenti incaricati al termine delle operazioni generali di scrutinio del 1° quadrimestre.

 

UFFICIO DI PRESIDENZA

L'ufficio di presidenza riceve il pubblico senza formalità nell'orario di servizio dell'istituto, salvo assenza del preside per impegni istituzionali. In tal caso potrà ricevere su appuntamento telefonico, anche in orario diverso dall'orario di servizio dell'istituto.

Per orario di servizio d'istituto si intende il periodo di presenza degli studenti alle lezioni.

 

CELERITÀ DELLE PROCEDURE

Iscrizioni e rilascio certificazioni.

I tempi di attesa per le iscrizioni sono nulli, in quanto si effettuano allo sportello, mentre il rilascio delle certificazioni agli alunni (certificato frequenza, votazioni) e ai docenti (certificato di servizio) è costituito da un massimo tre giorni in quanto in genere, con il personale al completo, vengono rilasciati nel giro di qualche ora.

Per quanto riguarda la trasparenza si fa riferimento a quanto scritto in "Pubblicità degli atti".

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18. PROCEDURE DEI RECLAMI

I reclami costituiscono un rimedio rapido alle eventuali disfunzioni e non precludono le normali possibilità di tutela Amministrativa (ricorsi gerarchici, giurisdizionali, straordinari).

I reclami possono essere espressi in forma orale, servizio telefonico o via fax e devono contenere: generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.

I reclami anonimi non sono presi in considerazione.

Il capo d'istituto, dopo avere esperito ogni possibile indagine in merito risponde in forma orale ai reclami orali, in forma scritta ai reclami scritti.

Il capo d'istituto risponderà ai reclami non oltre 15 giorni dalla ricezione e si attiverà per cercare di rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.

Qualora il capo d'Istituto, per qualsiasi causa, non possa rispondere nei termini sopra previsti, risponderà comunque evidenziando le cause che ritardano la risposta e fisserà il tempo di risposta.

Qualora il reclamo non sia di competenza del capo d'istituto, al reclamante sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario.

Annualmente il capo d'istituto formula una relazione dei reclami e dei successivi provvedimenti.

Tale relazione è inserita nella relazione generale del consiglio sull'anno scolastico.

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19. CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA

L'utilizzo delle aule, delle aule speciali, delle attrezzature è definito nel P.E.I., nella programmazione didattica, nell'orario dei docenti, nei regolamenti e nel P.O.F.

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20. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il P.E.I. prevede che il collegio docenti si doti di indicatori, nonché di modelli di misurazione e di valutazione dei risultati educativi e didattici ottenuti dall'istituto.

Tale autovalutazione di istituto permetterebbe di mettere in evidenza gli standards di qualità e quindi quanto l'utente debba attendersi dal liceo. Essa permette inoltre di riprogettare i percorsi didattici ed educativi tenendo presente i bisogni dell'utenza e verificandone la rispondenza.

A tutt'oggi il collegio dei docenti non si è dotato di strumenti di misurazione e di valutazione degli standard formativi. Pertanto non possono qui essere dichiarati gli standard formativi o gli elementi di qualità che l'istituto intende produrre.

Tuttavia, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, amministrativi e il grado di soddisfazione dell'utenza circa il servizio scolastico, il preside proporrà entro l'inizio del prossimo anno scolastico un semplice e breve questionario da sottoporre ai genitori ed agli studenti.

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21. RICHIAMO ALLE NORMATIVE

Per quanto non espressamente previsto o non risolvibile attraverso la presente Carta dei servizi si rimanda alla normativa centrale in materia: leggi, testi normativi, decreti ministeriali, ordinanze, circolari ecc...

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